Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 540, così come modificato, da ultimo, dall’art. 18, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2022 n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) (in G.U. 30/04/2022, n. 100), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022 n. 150).
540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 541 - così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1095 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023.)
541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 542 - così come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1095 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023.)
542. Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 1, comma 544 così come modificato, da ultimo, dall’art. 18, comma 4-bis, D.L. 30 aprile 2022 n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) (in G.U. 30/04/2022, n. 100), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022 n. 150).
544. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché' ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. Il divieto di pubblicità per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540
(Apre una nuova finestra) [339705 del 06/06/2024] - Estrazione annuale lotteria dei corrispettivi – 2023 - pubblicato il 10/06/2024
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